Si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione secondo la quale ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 244/2010, nelle società per azioni che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie devono sempre essere conteggiate nel calcolo non dei soli quorum costitutivi, ma anche di quelli deliberativi (Cassazione civile, Sez. I, sentenza 3 settembre 2024, n. 23557).