Conversione Decreto Crisi d’impresa: il nuovo concordato semplificato liquidatorio
Il d.l. 24 agosto 2021, n. 118, appena convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2021), ha introdotto – tra le altre numerose novità – il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
È stato recentemente introdotto il nuovo istituto del Concordato semplificato liquidatorio. Si tratta di un tipo di concordato preventivo esclusivamente liquidatorio, che si aggiunge, agli altri strumenti messi a disposizione dall’ordinamento per evitare l’apertura del concorso a carico dell’imprenditore.
Sul piano soggettivo la nuova procedura risulta estesa a qualsiasi imprenditore, sia esso commerciale che agricolo, mentre sul piano oggettivo per accedere al concordato semplificato occorre che via sia uno stato di crisi o di insolvenza, così come delineati dall’attuale legge fallimentare.
Una delle principali differenze rispetto al concordato preventivo, come indicato dagli art. 160 e ss. l.f., e che merita una specifica menzione, risiede nella circostanza che il semplificato può essere utilizzato soltanto dall’imprenditore che abbia in precedenza avviato il procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi, come disciplinato dal medesimo decreto-legge.
Occorre poi rilevare che il concordato semplificato non è una mera variante di quello preventivo in quanto, ad eccezione delle norme espressamente richiamate nel decreto, tutte le restanti norme relative al vecchio concordato preventivo non potranno essere invocate in via generale anche nel nuovo. Estremamente semplificata è anche la fase del procedimento che conduce all’omologa del concordato ed alla sua esecuzione (con tale istituto si cerca di venire incontro alle esigenze di quegli imprenditori che abbiamo tentato di risolvere la crisi in via preventiva mediante la composizione negoziata, che può essere strumento utile per superare le difficoltà temporanee dell’imporesa).
Per ogni ulteriore approfondimento su questo nuovo istituto si consiglia la lettura del D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (così come convertito dal L. 21 ottobre 2021, n. 147) e/o di contattare il nostro studio legale.