Segnaliamo la recente pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, 17 febbraio 2023, n. 5017, con la quale è stato specificato il perimetro di operatività dell’art. 1956 c.c.
Al riguardo la pronuncia ha statuito che la disciplina di cui all’art. 1956 c.c. trova, altresì, applicazione, se nell'ambito di un rapporto di apertura
di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni
patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del
rapporto non conseguente all'erogazione di ulteriore credito, tali da mettere a
repentaglio la solvibilità del debitore medesimo. In tali ipotesi, la banca creditrice, nel momento in cui
viene a conoscenza di tale significativo peggioramento, è tenuta, a tutela dell'interesse
del fideiussore per obbligazioni future, a porre immediatamente termine al rapporto
bancario impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero
l'esposizione debitoria, ovvero ad avvisare il fideiussore di tale significativo
peggioramento, pena la perdita di efficacia della garanzia.