Per la Cassazione, il fideiussore che non ha pagato non ha diritto di voto nel concordato preventivo.
Si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza Cass. Civ., 17 maggio 2022, n. 15876) intervenuta in materia di voto del fideiussore nel Concordato Preventivo. Ebbene, secondo la menzionata pronuncia, nel concordato preventivo, il fideiussore del proponente non ha diritto di voto, atteso che l'art. 174 L. Fall., comma 4, consente soltanto il suo intervento nell'adunanza e che prima del pagamento egli non ha un credito di regresso nei confronti del debitore, potendo esercitare verso di lui solo l'azione di rilievo, ex art. 1950 - 1953 c.c., che mira ad ottenere un facere e non un dare.
Pertanto, secondo questi principi, il fideiussore ha diritto di regresso verso il debitore principale solo quando abbia pagato il creditore, tant’è che, ai sensi dell'art. 61 L. Fall., il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito. Conseguentemente, il fideiussore non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale, ma solo dopo il predetto pagamento, in surrogazione del creditore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso.
In particolare, sottolinea la Cassazione, "il pagamento del debito garantito non è condizione di esigibilità, ma presupposto per la stessa esistenza del credito di regresso del fideiussore" dal momento che prima del pagamento del debito garantito il credito di regresso non è proprio sorto ed è, pertanto, inesistente.