La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta (con la pronuncia del 6 marzo 2023, n. 6598) sul tema dell’azione revocatoria da esperire nei confronti di società di capitali cancellate dal registro delle imprese, statuendo che in dette ipotesi, l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., dalla quale origina un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, avverso un atto dispositivo posto in essere dalla società poi cancellata, deve essere esercitata nel contraddittorio necessario dei soci della società cancellata.