Si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 14338/2023) che ha affrontato il tema della necessaria impugnabilità o meno dei bilanci successivi all’impugnazione di un primo bilancio.
Ebbene, la Corte ha statuito che ai sensi dell’art. 2434-bis c.c., le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, posto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2434-bis c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale d’invalidità della delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità stessa. Pertanto, una volta intervenuta una pronuncia di invalidità di un precedente bilancio, sarà preciso dovere dell’amministratore procedere con le necessarie modifiche del bilancio in corso di approvazione (sebbene nelle more della pronuncia siano intervenute altre approvazioni di bilancio).