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Perimetro di operatività dell’art. 1956 c.c.

15-03-2023 16:10

Studio Legale S.T.V.

Perimetro di operatività dell’art. 1956 c.c.

Segnaliamo la recente pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, 17 febbraio 2023, n. 5017, con la quale è stato specificato il perimetro di operativi

Segnaliamo la recente pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, 17 febbraio 2023, n. 5017, con la quale è stato specificato il perimetro di operatività dell’art. 1956 c.c. 

Al riguardo la pronuncia ha statuito che la disciplina di cui all’art. 1956 c.c. trova, altresì, applicazione, se nell'ambito di un rapporto di apertura

di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni

patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del

rapporto non conseguente all'erogazione di ulteriore credito, tali da mettere a

repentaglio la solvibilità del debitore medesimo. In tali ipotesi, la banca creditrice, nel momento in cui

viene a conoscenza di tale significativo peggioramento, è tenuta, a tutela dell'interesse

del fideiussore per obbligazioni future, a porre immediatamente termine al rapporto

bancario impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero

l'esposizione debitoria, ovvero ad avvisare il fideiussore di tale significativo

peggioramento, pena la perdita di efficacia della garanzia. 

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