Si segnala una recente pronuncia emessa dal Tribunale di Terni (con la sentenza del 19 dicembre 2022) secondo la quale la norma di cui all'art. 1956 c.c. (a tenore del quale “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”) non si applica quando il fideiussore è socio della società garantita: ed infatti secondo la menzionata pronuncia, la ratio di tale disposizione, risiede nella tutela del fideiussore inconsapevole, mentre il socio, in quanto tale, deve essere sempre informato delle condizioni economiche della società e attivarsi per impedire la negativa gestione sella società stessa. In ragione di ciò non potrebbe beneficiare della tutela prevista all’art. 1956 c.c..