Con la recente pronuncia (Cass. Civ., Sez. VI-2, 13 dicembre 2022, n. 36407), la Corte di Cassazione è intervenuta (confermando un suo precedente orientamento) in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti.
Si tratta di un tema rilevante nei rapporti con le società di capitali. In particolare, i Giudici di legittimità hanno osservato che, in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c. implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.