Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 28717/2022) è intervenuta sulla disciplina del recesso e della cessione di quote nella S.r.l. In particolare è stato specificato che nel caso di recesso del socio (art. 2473 c.c.) il rapporto che scaturisce dalla manifestazione di volontà del socio di esercitare il diritto di recesso a lui attribuito dallo statuto o dalla legge (art. 2473, primo comma, secondo periodo, c.c.) è solo fra società ed il socio recedente anche per quanto concerne le conseguenze patrimoniali della manifestazione della sua volontà alla società rivolta.
Ed invece, nell’ipotesi di cessione a terzi per atto tra vivi della quota di partecipazione al capitale di S.r.l. (Art. 2469 c.c.), il relativo contratto, cui la società è estranea, è valido ed efficacia fra le relative parti indipendentemente dal suo deposito presso il registro delle imprese, in quanto questo ultimo adempimento è necessario per rendere il trasferimento efficace anche nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi (art. 2470 c.c).