Si segnala una recente pronuncia della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12064/2022, secondo cui l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, ciò non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamente concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che ques'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.