Rimesse solutorie: intervento della Cassazione sulla bipartizione e inversione del carico probatorio

da | 9 Apr 2026 | News

Con la recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 5847/2026) è stato statuito che in tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria (nella specie, la Cassazione civile con la sentenza n. 5847/2026 ha riformato la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che – confermando la sentenza di primo grado del Tribunale marchigiano – aveva rigettato la revocatoria fallimentare, affermando che gravava sulla A.S. attrice l’onere di provare la riduzione in modo consistente e durevole dell’esposizione debitoria per effetto delle rimesse da revocare).