Si segnala la recente pronuncia della Corte di Appello di Roma, Sentenza del 16 settembre 2025 n. 512, la quale, in materia di anatocismo ha statuito che nel piano di ammortamento alla francese non ricorre alcun fenomeno anatocistico, poiché la quota interessi di ciascuna rata è calcolata, in applicazione della formula dell’interesse semplice, esclusivamente sul capitale residuo. La ripartizione progressiva della rata – composta da quota-interessi decrescente e quota-capitale crescente – è predeterminata matematicamente in base all’importo mutuato, al tasso convenuto e al numero delle rate, senza possibilità di successiva modifica da parte del mutuante. L’imputazione prevalente dei pagamenti agli interessi nelle prime rate, lungi dal configurare anatocismo, è conforme all’art. 1194 c.c., che preclude al debitore di imputare i pagamenti al capitale senza il consenso del creditore.


