Un patto parasociale sottoscritto dal legale rappresentante di una società in assenza della contemplatio domini non vincola la società, la quale, in assenza della spendita del proprio nome, risulta estranea alle obbligazioni nascenti da tale patto. Così ha stabilito il Tribunale Roma con la sentenza del 6 novembre 2024, n. 16952, il quale ha specificato che la sottoscrizione del patto da parte del legale rappresentante della società non determina la nascita di alcun vincolo obbligatorio in capo alla s.r.l., in ragione del fatto che non ricorre nella scrittura alcuna contemplatio domini nei riguardi della società. Secondo la giurisprudenza, infatti, affinché il contratto concluso dal rappresentante produca effetti nella sfera giuridica del rappresentato è necessaria l’esternazione dei poteri del rappresentante, ovvero della circostanza che questi sta concludendo l’affare in nome e per conto del soggetto rappresentato: la spendita del nome nei confronti del rappresentato deve essere espressa, non potendo essere desunta da elementi presuntivi.


