Si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione del 24 gennaio 2025, n. 1720, in merito alla non imperatività del II° comma dell’art. 38 TUB. In particolare la Corte ha statuito che il secondo comma dell’art. 38 TUB non costituisce una norma imperativa a tutela della validità del contratto. Tale disposizione si configura come una regola di vigilanza prudenziale, meramente specificativa e integrativa dell’oggetto del contratto, derogabile dalle parti senza effetti sulla validità del sinallagma contrattuale. Pertanto, il superamento del limite di finanziabilità non comporta la nullità del contratto di mutuo fondiario.

