In materia di applicazione del D.lgs. n. 231/2001, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione (sez. Pen.), con la sentenza n. 26787/2023, la quale ha affermato che ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, è irrilevante l’avvenuta estinzione della società a seguito della fusione per incorporazione con altro soggetto collettivo. Ed infatti, sebbene il meccanismo della fusione determini un fenomeno che la stessa giurisprudenza di legittimità ha accostato alla successio mortis causa, tale analogia esaurisce i suoi effetti esclusivamente sul piano del diritto civile non determinando effetti sulla responsabilità penale dell’ente.